Convenzione
Art. 8
In vigore dal 10 lug 2015
1. In via eccezionale, l'autorità dello Stato contraente competente in applicazione degli o 6, ove ritenga che l'autorità di un altro Stato contraente sarebbe meglio in grado di valutare in un caso particolare l'interesse superiore del minore, può:
- o richiedere a quell'autorità, direttamente o tramite l'Autorità centrale di quello Stato, di accettare la competenza ad adottare le misure di protezione che riterrà necessarie,
- o sospendere la decisione e invitare le parti a investire di tale richiesta l'autorità dell'altro Stato.
2. Gli Stati contraenti una cui autorità può essere richiesta o adita alle condizioni stabilite al paragrafo precedente sono:
a) uno Stato di cui il minore sia cittadino,
b) uno Stato in cui si trovino i beni del minore,
c) uno Stato una cui autorità sia stata chiamata a conoscere di un'istanza di divorzio o di separazione legale dei genitori del minore, o di annullamento del matrimonio,
d) uno Stato coi quale il minore presenti uno stretto legame.
3. Le autorità interessate possono procedere ad uno scambio di vedute.
4. L'autorità richiesta o adita alle condizioni previste al primo paragrafo potrà accettare la competenza, in nome e per conto dell'autorità competente in applicazione degli o 6, ove ritenga che ciò corrisponda all'interesse superiore dei minore.
Storico versioni
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