Convenzione
Art. 9
In vigore dal 10 lug 2015
1. Le autorità degli Stati contraenti di cui all', paragrafo 2, ove ritengano di essere meglio in grado di valutare in un caso particolare l'interesse superiore del minore, possono:
- o richiedere all'autorità competente dello Stato contraente di residenza abituale del minore, direttamente o tramite l'Autorità centrale di quello Stato, di permettere loro di esercitare la competenza ad adottare le misure di protezione che ritenessero necessarie,
- o invitare le parti a presentare tale richiesta alle autorità dello Stato contraente di residenza abituale del minore.
2. Le autorità interessate possono procedere ad uno scambio di vedute.
3. L'autorità all'origine della domanda può esercitare la competenza in nome e per conto dell'autorità dello Stato contraente di residenza abituale del minore solo se tale autorità avrà accettato la domanda.
Storico versioni
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