Convenzione

Art. 14

In vigore dal 10 lug 2015
Le misure adottate in applicazione degli articoli da 5 a 10 restano in vigore nei limiti loro propri, anche quando un mutamento delle circostanze dovesse far scomparire l'elemento sul quale si basava la competenza, fintantochè le autorità competenti ai sensi della convenzione non le avranno modificate, sostituite o abolite.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101#art-c-14

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Art. 14 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilita' genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996. — Testo vigente | Portale Normativo