Art. 14
Convenzione

Art. 14

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In vigore dal 10 lug 2015
Le misure adottate in applicazione degli articoli da 5 a 10 restano in vigore nei limiti loro propri, anche quando un mutamento delle circostanze dovesse far scomparire l'elemento sul quale si basava la competenza, fintantochè le autorità competenti ai sensi della convenzione non le avranno modificate, sostituite o abolite.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101#art-c-14