Convenzione
Art. 13
In vigore dal 10 lug 2015
1. Le autorità di uno Stato contraente che siano competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 ad adottare misure di protezione della persona o dei beni del minore devono astenersi dal decidere se, all'atto dell'introduzione della procedura, misure analoghe siano state richieste alle autorità di un altro Stato contraente allora competenti ai sensi degli articoli da 5 a 10 e siano ancora in corso di esame.
2. La disposizione del paragrafo precedente non si applica qualora le autorità alle quali sia stata inizialmente presentata la richiesta di misure abbiano declinato la propria competenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-18;101#art-c-13