Convenzione
Art. 19
In vigore dal 10 lug 2015
1. Non può essere contestata la validità di un atto stipulato fra un terzo e un'altra persona che avrebbe la qualità di rappresentante legale secondo la legge dello Stato in cui l'atto è stato concluso nè può essere invocata la responsabilità del terzo per il solo motivo che l'altra persona non aveva la qualità di rappresentante legale secondo la legge designata dalle disposizioni del presente capitolo, salvo il caso che il terzo sapesse o dovesse sapere che la responsabilità genitoriale era regolata da tale legge.
2. Il paragrafo precedente si applica solo nel caso in cui l'atto sia stato stipulato fra persone presenti sul territorio di uno stesso Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-18;101#art-c-19