Convenzione
Art. 22
In vigore dal 10 lug 2015
La legge individuata dalle disposizioni del presente capitolo può non essere applicata solo se tale applicazione sia manifestamente contraria all'ordine pubblico, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-18;101#art-c-22