Convenzione
Art. 24
In vigore dal 10 lug 2015
Senza pregiudizio dell', paragrafo primo, ogni persona interessata può chiedere alle autorità competenti di uno Stato contraente che si pronuncino sul riconoscimento o il mancato riconoscimento di una misura adottata in un altro Stato contraente.
La procedura è regolata dalla legge dello Stato richiesto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-18;101#art-c-24