Convenzione

Art. 29

In vigore dal 10 lug 2015
1. Ogni Stato contraente designa un'Autorità centrale incaricata di far fronte agli obblighi che le sono imposti dalla convenzione. 2. Uno Stato federale, uno Stato in cui siano in vigore diversi sistemi di diritto o uno Stato avente unità territoriali autonome è libero di designare più di un'Autorità centrale e di specificare l'estensione territoriale o personale delle loro funzioni. Lo Stato che si avvale di questa facoltà designa l'Autorità centrale cui indirizzare ogni comunicazione, che verrà poi trasmessa all'Autorità centrale competente all'interno dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101#art-c-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo