Convenzione
Art. 27
In vigore dal 10 lug 2015
Salvo quanto necessario per l'applicazione degli articoli precedenti, l'autorità dello Stato richiesto non procederà ad alcuna revisione nel merito della misura adottata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-18;101#art-c-27