Convenzione

Art. 32

In vigore dal 10 lug 2015
Su richiesta motivata dell'Autorità centrale o di un'altra autorità competente di uno Stato contraente col quale il minore abbia uno stretto legame, l'Autorità centrale dello Stato contraente in cui il minore ha la sua residenza abituale e in cui si trova può, o direttamente o tramite autorità pubbliche o altri enti, a) fornire un rapporto sulla situazione del minore; b) chiedere all'autorità competente del suo Stato di esaminare l'opportunità di adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101#art-c-32

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Art. 32 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilita' genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996. — Testo vigente | Portale Normativo