Convenzione
Art. 35
In vigore dal 10 lug 2015
1. Le autorità competenti di uno Stato contraente possono chiedere alle autorità di un altro Stato contraente di prestare la loro assistenza nell'attuazione di misure di protezione adottate in applicazione della convenzione, in particolare per assicurare l'esercizio effettivo di un diritto di visita, nonché del diritto di mantenere regolari contatti diretti.
2. Le autorità di uno Stato contraente in cui il minore non abbia la residenza abituale possono, su richiesta di un genitore risiedente in quello Stato e che voglia ottenere o conservare un diritto di visita, raccogliere informazioni o prove e pronunciarsi sull'idoneità di quel genitore ad esercitare il diritto di visita e sulle condizioni alle quali possa esercitarlo. Prima di pronunciarsi, l'autorità competente a statuire sul diritto di visita ai sensi degli articoli da 5 a 10 tiene conto di tali informazioni, prove o conclusioni.
3. Un'autorità competente a statuire sul diritto di visita ai sensi degli articoli da 5 a 10 può sospendere il procedimento fino al termine della procedura prevista al paragrafo 2, in particolare quando venga introdotta una domanda volta a modificare o ad abolire il diritto di visita assegnato dalle autorità dello Stato della precedente residenza abituale.
4. Questo articolo non impedisce ad un'autorità competente ai sensi degli articoli da 5 a 10 di adottare misure provvisorie fino al termine della procedura prevista al paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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