Art. 32
Convenzione

Art. 32

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In vigore dal 10 lug 2015
Su richiesta motivata dell'Autorità centrale o di un'altra autorità competente di uno Stato contraente col quale il minore abbia uno stretto legame, l'Autorità centrale dello Stato contraente in cui il minore ha la sua residenza abituale e in cui si trova può, o direttamente o tramite autorità pubbliche o altri enti, a) fornire un rapporto sulla situazione del minore; b) chiedere all'autorità competente del suo Stato di esaminare l'opportunità di adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101#art-c-32