Convenzione

Art. 34

In vigore dal 10 lug 2015
1. In previsione di una misura di protezione e se la situazione del minore lo richiede, le autorità competenti ai sensi della convenzione possono domandare ad ogni autorità di un altro Stato contraente che detenga informazioni utili per la protezione del minore di comunicargliele. 2. Ogni Stato contraente può dichiarare che le domande previste al paragrafo primo potranno essere inoltrate solo tramite la propria Autorità centrale.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101#art-c-34

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Art. 34 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilita' genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996. — Testo vigente | Portale Normativo