Convenzione

Art. 38

In vigore dal 10 lug 2015
1. Ferma restando la possibilità di reclamare spese ragionevoli corrispondenti ai servizi forniti, le Autorità centrali e le altre autorità pubbliche degli Stati contraenti sostengono le proprie spese dovute all'applicazione delle disposizioni del presente capitolo. 2. Uno Stato contraente può concludere accordi con uno o più Stati contraenti sulla ripartizione delle spese.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101#art-c-38

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Art. 38 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilita' genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996. — Testo vigente | Portale Normativo