Convenzione
Art. 40
In vigore dal 10 lug 2015
1. Le autorità dello Stato contraente di residenza abituale del minore o dello Stato contraente in cui sia stata adottata una misura di protezione possono rilasciare al detentore della responsabilità genitoriale o ad ogni persona alla quale sia affidata la protezione della persona o dei beni del minore, su sua richiesta, un certificato attestante la sua qualità e i poteri che le sono conferiti.
2. La qualità e i poteri indicati nel certificato sono considerati validi, fino a prova contraria.
3. Ogni Stato contraente designa le autorità competenti a rilasciare il certificato.
Storico versioni
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