Convenzione
Art. 39
In vigore dal 10 lug 2015
Ogni Stato contraente può concludere, con uno o più Stati contraenti, accordi volti ad agevolare l'applicazione del presente capitolo nei loro rapporti reciproci. Gli Stati che abbiano concluso tali accordi ne trasmettono una copia al depositario della convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-18;101#art-c-39