Art. 39
Convenzione

Art. 39

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In vigore dal 10 lug 2015
Ogni Stato contraente può concludere, con uno o più Stati contraenti, accordi volti ad agevolare l'applicazione del presente capitolo nei loro rapporti reciproci. Gli Stati che abbiano concluso tali accordi ne trasmettono una copia al depositario della convenzione.
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