Art. 38
Convenzione

Art. 38

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In vigore dal 10 lug 2015
1. Ferma restando la possibilità di reclamare spese ragionevoli corrispondenti ai servizi forniti, le Autorità centrali e le altre autorità pubbliche degli Stati contraenti sostengono le proprie spese dovute all'applicazione delle disposizioni del presente capitolo. 2. Uno Stato contraente può concludere accordi con uno o più Stati contraenti sulla ripartizione delle spese.
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