Art. 24
Convenzione

Art. 24

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In vigore dal 10 lug 2015
Senza pregiudizio dell', paragrafo primo, ogni persona interessata può chiedere alle autorità competenti di uno Stato contraente che si pronuncino sul riconoscimento o il mancato riconoscimento di una misura adottata in un altro Stato contraente. La procedura è regolata dalla legge dello Stato richiesto.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101#art-c-24