Convenzione
Art. 4
In vigore dal 10 lug 2015
Sono esclusi dall'ambito della convenzione:
a) l'accertamento e la contestazione della filiazione;
b) la decisione sull'adozione e le misure che la preparano, nonché l'annullamento e la revoca dell'adozione;
c) il cognome e nome del minore;
d) l'emancipazione;
e) gli obblighi agli alimenti;
f) le amministrazioni fiduciarie e le successioni;
g) la previdenza sociale;
h) le misure pubbliche di carattere generale in materia di istruzione e di sanità;
i) le misure adottate conseguentemente alla commissione di reati penali da parte di minori;
j) le decisioni sul diritto d'asilo e in materia di immigrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-18;101#art-c-4