Convenzione

Art. 4

In vigore dal 10 lug 2015
Sono esclusi dall'ambito della convenzione: a) l'accertamento e la contestazione della filiazione; b) la decisione sull'adozione e le misure che la preparano, nonché l'annullamento e la revoca dell'adozione; c) il cognome e nome del minore; d) l'emancipazione; e) gli obblighi agli alimenti; f) le amministrazioni fiduciarie e le successioni; g) la previdenza sociale; h) le misure pubbliche di carattere generale in materia di istruzione e di sanità; i) le misure adottate conseguentemente alla commissione di reati penali da parte di minori; j) le decisioni sul diritto d'asilo e in materia di immigrazione.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101#art-c-4

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Art. 4 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilita' genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996. — Testo vigente | Portale Normativo