Convenzione
Art. 1
In vigore dal 10 lug 2015
Allegato
CONVENZIONE SULLA COMPETENZA, LA LEGGE APPLICABILE, IL RICONOSCIMENTO, L'ESECUZIONE E LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE E DI MISURE DI PROTEZIONE DEI MINORI
(conclusa il 19 ottobre 1996)
Gli Stati firmatari della presente convenzione,
Considerando che è opportuno rafforzare la protezione dei minori nelle situazioni a carattere internazionale,
Desiderando evitare conflitti fra i loro sistemi giuridici in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione dei minori,
Ricordando l'importanza della cooperazione internazionale per la protezione dei minori.
Confermando che il superiore interesse del minore è di rilevanza fondamentale,
Constatando la necessità di rivedere la convenzione del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori,
Desiderando stabilire disposizioni comuni a tal fine, tenendo conto della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni:
1. La presente convenzione ha come fine:
a) di determinare lo Stato le cui autorità sono competenti ad adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore;
b) di determinare la legge applicabile da tali autorità nell'esercizio della loro competenza;
c) di determinare la legge applicabile alla responsabilità genitoriale;
d) di assicurare il riconoscimento e l'esecuzione delle misure di protezione in tutti gli Stati contraenti;
e) di stabilire fra le autorità degli Stati contraenti la cooperazione necessaria alla realizzazione degli obiettivi della convenzione.
2. Ai fini della convenzione, l'espressione "responsabilità genitoriale" comprende la potestà genitoriale o ogni altro rapporto di potestà analogo che stabilisca i diritti, i poteri e gli obblighi dei genitori, di un tutore o altro rappresentante legale nei confronti della persona o dei beni del minore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-06-18;101#art-c-1