Convenzione

Art. 3

In vigore dal 10 lug 2015
Le misure previste dall' possono vertere in particolare su: a) l'attribuzione, l'esercizio e la revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale, nonché sulla sua delega; b) il diritto di affidamento, che comprende il diritto di occuparsi della persona del minore, e in particolare il diritto di decidere sul suo luogo di residenza, nonché il diritto di visita, che comprende il diritto di portare il minore, per un periodo di tempo limitato, in un luogo diverso da quello della sua abituale residenza; c) la tutela, la curatela e gli istituti analoghi; d) la designazione e le funzioni di ogni persona o organismo incaricato di occuparsi della persona o dei beni del minore, di rappresentarlo o di assisterlo; e) il collocamento del minore in una famiglia di accoglienza o in un istituto, o la sua assistenza legale tramite kafala o istituto analogo; f) la supervisione da parte delle autorità pubbliche delle cure fornite al minore da ogni persona incaricata di occuparsi del minore; g) l'amministrazione, la conservazione o la disposizione dei beni del minore.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101#art-c-3

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Art. 3 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilita' genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996. — Testo vigente | Portale Normativo