Convenzione

Art. 6

In vigore dal 10 lug 2015
1. Per i minori rifugiati e i minori che, a seguito di gravi disordini nel proprio paese, siano trasferiti a livello internazionale, le autorità dello Stato contraente sul cui territorio tali minori si vengono a trovare a causa del loro trasferimento eserciteranno la competenza prevista al paragrafo primo dell'. 2. La disposizione del paragrafo precedente si applica anche ai minori la cui residenza abituale non possa essere accertata.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101#art-c-6

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Art. 6 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilita' genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996. — Testo vigente | Portale Normativo