Convenzione

Art. 46

In vigore dal 10 lug 2015
Uno Stato contraente in cui vengano applicati ordinamenti giuridici o normative differenti in materia di protezione del minore e dei suoi beni non è tenuto ad applicare le norme della convenzione ai conflitti riguardanti unicamente questi diversi ordinamenti o normative.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101#art-c-46

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Art. 46 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilita' genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996. — Testo vigente | Portale Normativo