Convenzione

Art. 54

In vigore dal 10 lug 2015
1. Ogni comunicazione all'Autorità centrale o ad ogni altra autorità di uno Stato contraente è inviata nella lingua originale e accompagnata da una traduzione nella lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali di detto Stato o, quando tale traduzione sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese. 2. Tuttavia, uno Stato contraente può, esprimendo la riserva di cui all', opporsi all'uso o del francese o dell'inglese.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101#art-c-54

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Art. 54 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilita' genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996. — Testo vigente | Portale Normativo