Convenzione
Art. 54
In vigore dal 10 lug 2015
1. Ogni comunicazione all'Autorità centrale o ad ogni altra autorità di uno Stato contraente è inviata nella lingua originale e accompagnata da una traduzione nella lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali di detto Stato o, quando tale traduzione sia difficilmente realizzabile, da una traduzione in francese o in inglese.
2. Tuttavia, uno Stato contraente può, esprimendo la riserva di cui all', opporsi all'uso o del francese o dell'inglese.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-18;101#art-c-54