Convenzione
Art. 53
In vigore dal 10 lug 2015
1. La convenzione si applica esclusivamente alle misure adottate in uno Stato dopo l'entrata in vigore della convenzione in quello Stato.
2. La convenzione si applica al riconoscimento e all'esecuzione delle misure adottate dopo la sua entrata in vigore nell'ambito dei rapporti fra lo Stato in cui siano state adottate le misure e lo Stato richiesto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-18;101#art-c-53