Convenzione
Art. 60
In vigore dal 10 lug 2015
l. Ogni Stato può, al più tardi all'atto della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, o al momento di una dichiarazione fatta ai sensi dell', esprimere una o entrambe le riserve previste agli , paragrafo 2, e 55. Non è ammessa alcuna altra riserva.
2. Ogni Stato può, in ogni momento, ritirare una riserva che abbia fatto. Tale ritiro è notificato al depositario.
3. L'effetto della riserva cessa il primo giorno del terzo mese successivo alla notifica di cui al paragrafo precedente.
Storico versioni
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