Convenzione

Art. 60

In vigore dal 10 lug 2015
l. Ogni Stato può, al più tardi all'atto della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, o al momento di una dichiarazione fatta ai sensi dell', esprimere una o entrambe le riserve previste agli , paragrafo 2, e 55. Non è ammessa alcuna altra riserva. 2. Ogni Stato può, in ogni momento, ritirare una riserva che abbia fatto. Tale ritiro è notificato al depositario. 3. L'effetto della riserva cessa il primo giorno del terzo mese successivo alla notifica di cui al paragrafo precedente.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101#art-c-60

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Art. 60 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilita' genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996. — Testo vigente | Portale Normativo