Convenzione

Art. 62

In vigore dal 10 lug 2015
1. Ogni Stato Parte della convenzione può denunciarla con notifica inviata per iscritto al depositario. La denuncia può limitarsi ad alcune unità territoriali alle quali si applica la convenzione. 2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di dodici mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario. Ove nella notifica sia specificato un periodo più lungo per l'entrata in vigore della denuncia, la denuncia ha effetto allo scadere del periodo in questione.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101#art-c-62

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