Convenzione
Art. 59
In vigore dal 10 lug 2015
1. Uno Stato che comprenda due o più unità territoriali in cui si applichino ordinamenti giuridici diversi riguardo alle materie regolamentate dalla presente convenzione può, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, dichiarare che la convenzione si applicherà a tutte le sue unità territoriali o solo ad una o a più di esse, e può modificare in ogni momento questa dichiarazione facendo una nuova dichiarazione.
2. Tali dichiarazioni sono notificate al depositario e indicano espressamente le unità territoriali alle quali si applica la convenzione.
3. Se uno Stato non fa dichiarazioni ai sensi del presente articolo, la convenzione si intende applicata a tutto il territorio di quello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2015-06-18;101#art-c-59