Art. 49
Convenzione

Art. 49

49 / 63
In vigore dal 10 lug 2015
Per identificare la legge applicabile ai sensi del capitolo III, quando uno Stato comprende due o più ordinamenti giuridici o normative applicabili a diverse categorie di persone per le questioni regolate dalla presente convenzione, si applicano le seguenti norme: a) in presenza di norme vigenti in quello Stato che identifichino quale delle leggi sia applicabile, detta legge viene applicata; b) in mancanza di tali norme, si applica la legge dell'ordinamento o della normativa con cui il minore presenti il legame più stretto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-06-18;101#art-c-49