Trattato

Art. 4

Esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria

In vigore dal 4 lug 2015
1. All'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria si procede in conformità con la legislazione nazionale dello Stato Richiesto e secondo le disposizioni del presente Trattato. 2. L'assunzione delle prove richieste e la loro trasmissione allo Stato Richiedente sono effettuate in tempi brevi. 3. Se lo Stato Richiedente ne fa espressa domanda, lo Stato Richiesto lo informa della data e del luogo di esecuzione degli atti richiesti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-06-15;90#art-t-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo