Trattato
Art. 4
Esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria
In vigore dal 4 lug 2015
1. All'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria si procede in conformità con la legislazione nazionale dello Stato Richiesto e secondo le disposizioni del presente Trattato.
2. L'assunzione delle prove richieste e la loro trasmissione allo Stato Richiedente sono effettuate in tempi brevi.
3. Se lo Stato Richiedente ne fa espressa domanda, lo Stato Richiesto lo informa della data e del luogo di esecuzione degli atti richiesti.
Storico versioni
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