Trattato
Art. 6
Riservatezza e limiti nell'impiego delle informazioni
In vigore dal 4 lug 2015
1. Gli Stati mantengono la riservatezza riguardo alla domanda di assistenza e agli atti relativi.
2. Lo Stato Richiedente non utilizza alcuna informazione, atto o documento ottenuti nell'esecuzione del presente Trattato per finalità diverse da quelle specificate, a meno che non richieda il consenso dello Stato Richiesto, il quale può concedere o rifiutare, in tutto o in parte, quanto richiesto.
Storico versioni
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