Trattato
Art. 7
Notificazione di atti
In vigore dal 4 lug 2015
1. Lo Stato Richiesto notifica senza ritardo tutti i documenti che gli sono trasmessi a tal fine.
2. La domanda volta alla notificazione di atti è trasmessa con ragionevole anticipo rispetto alla data in cui gli atti devono essere espletati.
3. Lo Stato Richiesto attesta l'esecuzione della notificazione per mezzo di un documento di consegna, datato e firmato dal destinatario, o per mezzo di una dichiarazione dell'Autorità competente dello stesso Stato Richiesto che dà atto del fatto, della data e della forma di notificazione e consegna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-06-15;90#art-t-7