Trattato

Art. 7

Notificazione di atti

In vigore dal 4 lug 2015
1. Lo Stato Richiesto notifica senza ritardo tutti i documenti che gli sono trasmessi a tal fine. 2. La domanda volta alla notificazione di atti è trasmessa con ragionevole anticipo rispetto alla data in cui gli atti devono essere espletati. 3. Lo Stato Richiesto attesta l'esecuzione della notificazione per mezzo di un documento di consegna, datato e firmato dal destinatario, o per mezzo di una dichiarazione dell'Autorità competente dello stesso Stato Richiesto che dà atto del fatto, della data e della forma di notificazione e consegna.
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