Trattato
Art. 5
Immunità e Prerogative
In vigore dal 4 lug 2015
1. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca immunità, prerogative, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiesto, la questione è risolta dall'Autorità competente dello Stato Richiesto anteriormente all'esecuzione della richiesta e l'esito viene comunicato allo Stato Richiedente attraverso l'Autorità Centrale.
2. Se la persona invoca immunità, prerogative, diritti o incapacità secondo la legislazione nazionale dello Stato Richiedente, di tale invocazione è data comunicazione attraverso le rispettive Autorità Centrali, affinché le autorità competenti dello Stato Richiedente decidano al riguardo.
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