Trattato

Art. 1

Ambito dell'assistenza giudiziaria

In vigore dal 4 lug 2015
Allegato TRATTATO IN MATERIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA PENALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI MESSICANI Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti Messicani, d'ora in avanti denominati «Parti Contraenti»; Desiderando migliorare e rafforzare la cooperazione nel campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale; Interessati ad assicurare che l'assistenza giudiziaria in materia penale tra le Parti Contraenti si realizzi in modo rapido ed efficace, in conformità con i principi del diritto internazionale; Hanno convenuto quanto segue: . Ambito dell'assistenza giudiziaria 1. Le Parti Contraenti si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale per l'accertamento ed il perseguimento dei reati, in conformità con le disposizioni del presente Trattato e le rispettive legislazioni nazionali. 2. Tale assistenza comprende, in particolare: a) la notifica di citazioni o di altri atti giudiziari; b) l'acquisizione di atti e documenti o, se così richiesto, l'informazione sul loro contenuto; c) l'assunzione di testimonianze e di interrogatori; d) l'effettuazione di perizie; e) le altre attività di assunzione di prove, compresa l'esecuzione di ispezioni, di esami di luoghi e persone, di perquisizioni e di accertamenti documentali; f) il sequestro e la confisca di proventi, prodotti e cose pertinenti al reato; g) la trasmissione di sentenze penali, di certificati penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari; h) la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale, periti affinché compaiano volontariamente dinanzi all'Autorità competente dello Stato Richiedente; i) qualsiasi altra forma di assistenza, in conformità con le finalità di questo Trattato, sempre che non contrasti con la legislazione nazionale dello Stato Richiesto. 3. L'assistenza non comprende l'esecuzione di ordini restrittivi della libertà personale nè l'esecuzione di pene o misure coercitive. 4. Al compimento degli atti richiesti possono essere presenti rappresentanti dell'Autorità competente dello Stato Richiedente, che comunicherà i nomi e le cariche dei suoi rappresentanti con ragionevole anticipo rispetto alla data dell'esecuzione della richiesta di assistenza giuridica al fine di consentire la predisposizione di tutti gli atti necessari al riguardo. 5. Il presente Trattato non autorizza le Autorità competenti dello Stato Richiedente ad esercitare la giurisdizione o altre funzioni riservate esclusivamente alle Autorità dello Stato Richiesto in conformità alla sua legislazione nazionale.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-15;90#art-t-1

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