Trattato
Art. 3
Rifiuto o rinvio dell'assistenza giudiziaria
In vigore dal 4 lug 2015
1. L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata nei seguenti casi:
a) quando l'esecuzione della domanda sia contraria alla legislazione nazionale dello Stato Richiesto o non sia conforme alle disposizioni del presente Trattato o sia contraria agli obblighi internazionali dello Stato Richiesto;
b) quando il reato per cui si procede è punito dallo Stato Richiedente con un tipo di pena proibito dalla legge dello Stato Richiesto;
c) quando il reato per il quale si procede è considerato dalla legislazione dello Stato Richiesto come reato esclusivamente militare o come reato politico o come reato connesso a un reato politico. A tal fine non si considerano reati politici:
i) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrità fisica o la libertà di un Capo di Stato o di Governo o di un membro della sua famiglia;
ii) i reati di terrorismo e qualsiasi altro reato escluso da tale categoria ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli Stati sono parti;
d) se lo Stato Richiesto ha fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, religione, sesso, nazionalità, lingua, opinioni politiche o condizioni personali o sociali costituiscano il fondamento della domanda di assistenza o che la situazione della persona nei cui confronti si procede possa risultare pregiudicata da una qualsiasi di tali considerazioni;
e) se nei confronti della persona contro cui si procede è già stata emessa una sentenza definitiva per lo stesso fatto dallo Stato Richiesto, sempre che la persona non si sia sottratta, se condannata, all'esecuzione della pena;
f) se lo Stato Richiesto ritiene che l'esecuzione della domanda di assistenza possa arrecare pregiudizio alla propria sovranità, alla propria sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi nazionali essenziali;
g) se la domanda di assistenza non rispetta i requisiti di cui al presente Trattato.
2. L'assistenza può essere rifiutata se l'esecuzione degli atti richiesti interferisce con un'indagine o un giudizio penale in corso nello Stato Richiesto. Questo Stato, comunque, può proporre che l'esecuzione degli atti richiesti sia differita o sottoposta a determinate condizioni.
3. Se lo Stato Richiesto rifiuta o rinvia l'assistenza giudiziaria ne informa immediatamente lo Stato Richiedente, motivando il rifiuto o il rinvio.
4. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, lo Stato Richiesto ha facoltà di valutare se l'assistenza possa essere concessa a determinate condizioni. Se lo Stato Richiedente accetta l'assistenza a tali condizioni, è tenuto a rispettarle.
5. Il segreto bancario o tributario non può essere utilizzato come argomento per rifiutare l'assistenza giudiziaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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