Trattato
Art. 8
Trasmissione di Atti
In vigore dal 4 lug 2015
1. Quando la domanda di assistenza ha per oggetto la trasmissione di atti o documenti, lo Stato Richiesto ha la facoltà di trasmetterne copie autenticate, salvo che lo Stato Richiedente chieda gli originali.
2. I documenti e gli atti originali trasmessi allo Stato Richiedente sono restituiti allo Stato Richiesto non appena possibile, qualora quest'ultimo ne faccia richiesta.
Storico versioni
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