Trattato

Art. 8

Trasmissione di Atti

In vigore dal 4 lug 2015
1. Quando la domanda di assistenza ha per oggetto la trasmissione di atti o documenti, lo Stato Richiesto ha la facoltà di trasmetterne copie autenticate, salvo che lo Stato Richiedente chieda gli originali. 2. I documenti e gli atti originali trasmessi allo Stato Richiedente sono restituiti allo Stato Richiesto non appena possibile, qualora quest'ultimo ne faccia richiesta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2015-06-15;90#art-t-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo