Trattato

Art. 12

Comparizione mediante videoconferenza

In vigore dal 4 lug 2015
1. Se una persona si trova nel territorio dello Stato Richiesto e deve essere ascoltata in qualità di testimone o perito dalle Autorità competenti dello Stato Richiedente, quest'ultimo può chiedere che l'audizione sia effettuata mediante videoconferenza. 2. La comparizione mediante videoconferenza può essere altresì richiesta per l'interrogatorio di persone sottoposte a procedimento penale in conformità alla legislazione dello Stato Richiesto. In questo caso il difensore può essere presente o nel luogo in cui si trova la persona che compare o dinanzi all'Autorità competente dello Stato Richiedente, nel qual caso deve poter comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito. 3. La comparizione mediante videoconferenza viene sempre effettuata nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata è detenuta nel territorio dello Stato Richiesto, nella misura delle possibilità tecniche dello Stato Richiesto. 4. Le spese per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dallo Stato Richiedente allo Stato Richiesto, a meno che quest'ultimo non rinunzi in tutto o in parte al rimborso.
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