Trattato
Art. 14
Protezione di Persone Citate o Trasferite alla Parte Richiedente
In vigore dal 4 lug 2015
Protezione di Persone Citate o Trasferite
alla Parte Richiedente
Quando sia necessario, la Parte Richiedente assicura la protezione delle persone citate o trasferite nel suo territorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2015-06-15;90#art-t-14