Trattato

Art. 14

Protezione di Persone Citate o Trasferite alla Parte Richiedente

In vigore dal 4 lug 2015
Protezione di Persone Citate o Trasferite alla Parte Richiedente Quando sia necessario, la Parte Richiedente assicura la protezione delle persone citate o trasferite nel suo territorio.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-15;90#art-t-14

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Protezione di Persone Citate o Trasferite alla Parte Richiedente (Art. 14 Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011.) — Testo vigente | Portale Normativo