Trattato

Art. 18

Domande di assistenza

In vigore dal 4 lug 2015
1. L'assistenza è fornita su domanda scritta dello Stato Richiedente. 2. Lo Stato Richiesto dà luogo immediatamente all'esecuzione della domanda di assistenza non appena la riceve via fax, posta elettronica o altro analogo mezzo di trasmissione telematica. Lo Stato Richiedente trasmette l'originale della domanda entro i dieci giorni successivi. Lo Stato Richiesto informa lo Stato Richiedente degli esiti dell'esecuzione della domanda di assistenza soltanto dopo aver ricevuto l'originale della domanda stessa. 3. La domanda deve indicare: a) l'Autorità competente che formula la richiesta di assistenza; b) i dati dell'indagine e del giudizio a cui si riferisce la richiesta e i dati identificativi della persona nei cui confronti si procede; c) gli atti il cui compimento è richiesto; d) la descrizione dei fatti materia di indagine o di giudizio; e) le disposizioni penali applicabili al caso; f) qualsiasi altra indicazione necessaria o utile per l'esecuzione degli atti richiesti e, in particolare, l'identità e, se possibile, il luogo in cui si trova la persona nei cui confronti gli atti devono essere eseguiti; g) le forme e le modalità particolari eventualmente richieste per l'esecuzione degli atti, oltre alle generalità delle Autorità e delle parti private che possano prendervi parte; h) il termine entro il quale lo Stato Richiedente considera più opportuno che la domanda di assistenza sia eseguita; i) l'eventuale richiesta che rappresentanti delle Autorità competenti dello Stato Richiedente siano presenti al compimento degli atti richiesti. 4. La domanda di assistenza contiene anche, nella misura possibile, le informazioni su: a) il nome completo, la data di nascita, il domicilio, il numero di telefono delle persone alle quali deve essere effettuata una notificazione e il loro rapporto con l'indagine o il giudizio in corso; b) l'ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire o ispezionare; c) l'ubicazione e la descrizione dei beni da sequestrare o confiscare; d) le domande da formulare al testimone o al perito; e) qualsiasi altra informazione che possa essere utile per lo Stato Richiesto nell'esecuzione della domanda di assistenza. 5. Se lo Stato Richiesto ritiene che il contenuto della domanda non sia sufficiente a soddisfare le condizioni del presente Trattato, ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-15;90#art-t-18

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