Trattato
Art. 20
Lingua
In vigore dal 4 lug 2015
Le domande di assistenza giudiziaria nonché gli atti e i documenti allegati devono essere accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato Richiesto e dovranno recare la firma e il timbro dell'Autorità competente dello Stato Richiedente.
Storico versioni
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