Trattato
Art. 23
Altri Strumenti di Cooperazione
In vigore dal 4 lug 2015
Il presente Trattato non impedisce agli Stati di prestarsi altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici e ai trattati internazionali a cui le parti aderiscono.
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