Trattato

Art. 23

Altri Strumenti di Cooperazione

In vigore dal 4 lug 2015
Il presente Trattato non impedisce agli Stati di prestarsi altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtù di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici e ai trattati internazionali a cui le parti aderiscono.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-15;90#art-t-23

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Altri Strumenti di Cooperazione (Art. 23 Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011.) — Testo vigente | Portale Normativo