Trattato

Art. 22

Rapporti con altri strumenti internazionali

In vigore dal 4 lug 2015
Il presente Trattato si applica fatte salve quelle disposizioni che risultino più favorevoli e siano contenute in altri strumenti internazionali bilaterali o multilaterali vigenti tra le Parti Contraenti e le eventuali disposizioni più favorevoli di assistenza giudiziaria in materia penale che vengano stabilite nella legislazione nazionale degli Stati.
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urn:nir:stato:legge:2015-06-15;90#art-t-22

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