Art. 4 · Esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria
Trattato

Art. 4

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Esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria

In vigore dal 4 lug 2015
1. All'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria si procede in conformità con la legislazione nazionale dello Stato Richiesto e secondo le disposizioni del presente Trattato. 2. L'assunzione delle prove richieste e la loro trasmissione allo Stato Richiedente sono effettuate in tempi brevi. 3. Se lo Stato Richiedente ne fa espressa domanda, lo Stato Richiesto lo informa della data e del luogo di esecuzione degli atti richiesti.
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