Art. 9
LEGGE 11 agosto 2014, n. 125
In vigore dal 29 ago 2014
Partenariato territoriale
1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, relativi alla cooperazione allo sviluppo, si svolgono nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge o in altre leggi dello Stato o da esse desumibili, nonchè nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione. Ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale sulla base della loro potestà legislativa, le disposizioni della presente legge sono principi fondamentali. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 2003, n. 131.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo, previo parere favorevole del Comitato congiunto di cui all' e nei limiti di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'. Le regioni, le province autonome e gli enti locali comunicano preventivamente al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia di cui all' le attività di partenariato territoriale, finanziate e programmate, ai fini dell'applicazione dell', commi 1 e 2, e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati di cui all', comma 9.
Note all':
- La legge 5 giugno 2003, n. 131, reca: "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3.".
- Il testo dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione è il seguente:
"Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzioni degli accordi internazionali e deli atti dell'unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza".
Storico versioni
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