Art. 14

LEGGE 11 agosto 2014, n. 125

In vigore dal 29 ago 2014
Allegati al bilancio e al rendiconto generale dello Stato sulla cooperazione allo sviluppo 1. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in apposito allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono indicati tutti gli stanziamenti, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo. 2. Al rendiconto generale dello Stato è allegata una relazione curata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale contenente i dati e gli elementi informativi sull'utilizzo degli stanziamenti di cui al presente articolo, riferiti all'anno precedente, e l'illustrazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e alle priorità indicati nel documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'.
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