Art. 19
LEGGE 11 agosto 2014, n. 125
In vigore dal 1 mar 2020
Personale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata la dotazione organica dell'Agenzia, nel limite massimo di duecentoquaranta unità.
2. Alla copertura dell'organico dell'Agenzia si provvede:
a) mediante l'inquadramento del personale attualmente in servizio in posizione di comando o fuori ruolo presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri che opti per il transito alle dipendenze dell'Agenzia e previo parere favorevole dell'amministrazione di appartenenza, nonchè del personale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare;
b) mediante l'inquadramento di non oltre quaranta dipendenti delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri, che optino per il transito alle dipendenze dell'Agenzia;
c) mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ricorrendo prioritariamente alle eccedenze determinatesi a seguito delle riduzioni delle dotazioni organiche di cui all' del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
d) a regime, mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
3. Al momento dell'adozione dei provvedimenti di inquadramento del personale di cui al comma 2, sono corrispondentemente ridotte le dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'Agenzia.
In ogni caso, le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Il personale interessato mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza.
4. Al personale dell'Agenzia si applicano, salva diversa disposizione recata dal presente provvedimento, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed il contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri. Per gli esperti di cui all', comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica l', commi 4 e 5, della presente legge.
5. Nei limiti delle disponibilità del proprio organico
e fino al 31 dicembre 2022
anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali, l'Agenzia può avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando, al quale si applica la disposizione di cui all', comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. (12)
5-bis. Nelle sedi dell'Agenzia all'estero possono essere inviati, secondo criteri determinati dal Comitato di cui all', fino a sessanta dipendenti di cui al comma 2 del presente articolo e all', comma 4, primo periodo. Tale contingente può essere aumentato fino a novanta unità, nel limite delle risorse finanziarie effettivamente disponibili nell'ambito delle risorse assegnate
6. La disciplina del rapporto di lavoro con il personale locale, assunto nei Paesi in cui l'Agenzia opera nel limite di un contingente complessivo pari a
centocinquanta
unità, in aggiunta alla dotazione organica di cui al comma 1 del presente articolo, è armonizzata con le disposizioni di cui al titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. È fatto divieto di applicare l'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e, in caso di chiusura o soppressione di una sede all'estero di cui all', comma 7, della presente legge, i contratti di lavoro con il personale di cui al presente comma, che devono obbligatoriamente essere stipulati prevedendo una condizione risolutiva espressa, sono risolti di diritto.
7. Dall'attuazione del presente articolo, fatta eccezione per gli oneri coperti ai sensi dell', comma 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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