Art. 21
LEGGE 11 agosto 2014, n. 125
In vigore dal 1 gen 2018
Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo
1. Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo.
2. Il Comitato è presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo ed è composto dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal direttore dell'Agenzia
, nonchè, limitatamente alle questioni concernenti le iniziative di cui agli , dal direttore generale del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
. Ad esso partecipano, senza diritto di voto, i responsabili delle rispettive strutture competenti in relazione alle questioni all'ordine del giorno e
, salvo quanto disposto al primo periodo,
i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre amministrazioni, qualora siano trattate questioni di rispettiva competenza. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad esso partecipano altresì, senza diritto di voto, un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, un rappresentante delle associazioni rappresentative dei medesimi. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza od emolumenti comunque denominati.
3. Il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo approva tutte le iniziative di cooperazione di valore superiore a due milioni di euro, delibera le singole iniziative da finanziare a valere sul fondo rotativo per i crediti concessionali di cui agli , definisce la programmazione annuale con riferimento a Paesi e aree di intervento e svolge ogni altra funzione specificata dalla presente legge o dai suoi regolamenti attuativi. Le iniziative di importo inferiore sono portate a conoscenza del Comitato.
4. Al funzionamento del Comitato congiunto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Storico versioni
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