Art. 8
LEGGE 11 agosto 2014, n. 125
In vigore dal 1 gen 2022
Iniziative di cooperazione con crediti concessionali
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Comitato di cui all', su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ed in base alle procedure stabilite dalla presente legge, autorizza la società Cassa depositi e prestiti Spa a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti pubblici di Stati di cui all', comma 1, nonchè a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di essa ai sensi dell' della legge 24 maggio 1977, n. 227.
La dotazione del fondo rotativo di cui al presente comma e della quota di cui all', comma 3, può essere incrementata mediante apporto finanziario da parte di soggetti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee
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1-bis. Una quota del fondo rotativo di cui al comma 1, stabilita dal Comitato interministeriale di cui all' nel limite di 50 milioni di euro, è destinata a costituire un fondo di garanzia per i finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi dell', comma 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di operatività del predetto fondo di garanzia, nonchè le categorie di operazioni ammissibili all'intervento del medesimo fondo.
2. Ove richiesto dalla natura dei programmi di sviluppo, i crediti concessionali possono essere destinati al finanziamento dei costi locali e di acquisti in Paesi terzi di beni, servizi e lavori inerenti alle iniziative di cui al presente articolo.
2-bis. Le risorse dei fondi di cui al presente articolo sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti Spa, questa rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile.
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